L’esclusione dalle penalità andrebbe estesa a tutti i casi di documentazione idonea
Qualsiasi rettifica di transfer pricing da cui derivi un’errata applicazione di ritenute dovrebbe beneficiare della penalty protection ex articolo 2, comma 4-ter, del Dlgs
471/97. La norma prevede la disapplicazione delle sanzioni nei casi in cui vi sia una «non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi attivi che eccede il valore normale, previste per l’esercizio della ritenuta» di cui all’articolo 25 del Dpr 600/73. Tuttavia, per ragioni di coerenza sistematica, la disposizione non può che essere estesa a tutte le casistiche in cui si è in presenza di documentazione idonea e la rettifica di transfer pricing impatta sulle ritenute.