Va rispettato il termine per le osservazioni del contribuente
Il termine dei 60 giorni previsto dall’articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente – la cui violazione determina la nullità dell’accertamento – si applica anche ai fini dell’imposta di registro.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 12412/22. La vicenda deriva da un avviso di liquidazione, conseguente ad un accesso in loco e successivo Pvc.
Va ricordato che, in base all’articolo 12, comma 7, della legge 212/2000, il contribuente può comunicare osservazioni e richieste, entro i 60 giorni dopo la consegna del Pvc «che sono valutate dagli uffici impositori». L’atto impositivo non può essere emanato prima dei 60 giorni, tranne casi di particolare e motivata urgenza.