Società estinta, controlli limitati sul passato

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L’articolo 28 del Dlgs 175/2014 non ha effetto retroattivo e, quindi, non si applica alle società la cui richiesta di cancellazione dal registro delle imprese sia stata effettuata anteriormente al 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore della norma. Ne consegue che notifica dell’atto impositivo effettuata a soggetto estinto in data antecedente è inesistente. Sono questi i principi ribaditi dalla Ctr Puglia 308/23/2022 (presidente Bottazzi e relatore Memmo).
L’ufficio notificava, nel 2015, a una società cancellata dal registro delle imprese nel 2012, un atto di contestazione. La ex socia impugnava l’atto avanti la Ctp di Lecce deducendone la nullità per intervenuta estinzione della società. La Ctp accoglieva il ricorso dichiarando inesistente la notifica dell’atto, essendo stata effettuata a società estinta. L’Agenzia impugnava la sentenza, eccependo la sopravvivenza fiscale della società estinta, nei confronti dell’amministrazione finanziaria, per effetto dell’articolo 28 del Dlgs 175/2014.
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