Estratti di ruolo inoppugnabili: per l’Agenzia efficacia retroattiva

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La nuova norma sulla non impugnabilità dei ruoli si applica anche ai ricorsi presentati precedentemente all’entrata in vigore della disposizione, avendo carattere interpretativo di quanto affermato dalla Cassazione. E’ questa la risposta dell’agenzia delle Entrate a uno specifico quesito formulato in occasione di Telefisco 2022.
L’introduzione del nuovo comma dell’articolo 12 del Dpr 602/1973 ha previsto che:
– l’estratto di ruolo non   impugnabile;
– il ruolo e la cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, possono essere direttamente impugnati solo in tre casi:
1 ) pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto;
2 ) blocco di pagamenti da parte della Pa;
3 ) perdita di un beneficio nei rapporti con una Pa.
In tutti gli altri casi   impugnabile solo il primo atto con cui si manifesta la pretesa cautelare o esecutiva. La disposizione   stata introdotta per ridurre i procedimenti immotivatamente promossi dai contribuenti contro l’estratto di ruolo.
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