Il test pratico per la ragionevole perseguibilità del risanamento dell’impresa

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La pubblicazione in G.U. n. 202 del 24 agosto 2021 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha statuito l’introduzione nel nostro ordinamento di una nuova procedura per il risanamento delle imprese in condizioni di reversibile squilibrio patrimoniale o economico-finanziario: la “composizione negoziata” (art. 2 del D.L. n. 118/2021). Per il perfezionamento della nuova procedura, ai sensi dell’art. 3 dello stesso decreto, il Ministero della giustizia deve decretare il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico. A tale fine, il 28 settembre 2021   stato pubblicato il decreto attuativo dell’art. 3.
Introduzione – Il contenuto del decreto attuativo dell’art. 3 del D.L. n. 118/2021
Il Ministero della giustizia ha pubblicato, lo scorso 28 settembre 2021, il decreto contenente le regole per il perfezionamento dell’attivazione del nuovo istituto della composizione negoziata. Tale ulteriore intervento legislativo   stato necessario per adempiere alle disposizioni di cui all’art. 3 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, secondo cui, entro 30 giorni dalla pubblicazione in G.U. dello stesso decreto, il Ministero avrebbe dovuto definire “il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità  di esecuzione del test pratico”, nonché  i requisiti per la specifica formazione, al possesso della quale   subordinata l’iscrizione degli esperti indipendenti nell’apposito costituendo nuovo elenco. Il nuovo documento si compone delle seguenti 5 sezioni e di 3 allegati.

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Il test pratico per la ragionevole perseguibilità del risanamento dell’impresa