Asseverazione e visto di conformità per i bonus minori, detrazione da ammettere anche per il 2021

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L’articolo 119, comma 15, del decreto Rilancio, come modificato dalla manovra 2022 (legge 234/2021), afferma che sono detraibili anche per i bonus “minori” le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni previste dalla legge, nonché  del visto di conformità.
La detrazione avviene all’aliquota propria della detrazione prevista per l’intervento. Se   pacifico che tali oneri sono detraibili per le spese pagate a partire dal 1  gennaio 2022, qualche dubbio fra gli addetti ai lavori   sorto per i costi sostenuti l’anno scorso dai contribuenti per visti e asseverazioni.
In particolar modo, ci riferiamo all’arco temporale che va dal 12 novembre al 31 dicembre 2021, in relazione al quale il decreto Antifrodi (Dl 157/2021) ha introdotto l’obbligo dell’asseverazione e del visto anche per i bonus ordinari diversi dal 110%, in caso di cessione e sconto in fattura. Il decreto legge   stato abrogato dalla legge di Bilancio ed   stato trasfuso nel corpo della stessa manovra, facendo salvi i rapporti e gli atti sorti durante il periodo della sua vigenza.

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Asseverazione e visto di conformità per i bonus minori