Lo sgravio parziale non conduce ad annullare tutta la cartella

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Secondo la Cassazione 39660 va rispettata la riduzione della pretesa originaria contenuta nell’avviso
Nell’impugnazione di una cartella di pagamento, il giudice, una volta accertata la riduzione parziale della pretesa contenuta nell’originario avviso di accertamento, per effetto di un titolo definitivo, non può invalidare l’intera cartella ma deve annullare solo nella parte non avente più titolo nell’accertamento originario.
A fornire questo principio è la Corte di cassazione con l’ordinanza n 39660 depositata lunedì 13 dicembre. In sintesi un contribuente riceveva alcune cartelle di pagamento che non consideravano lo sgravio della gran parte degli avvisi di accertamento sottostanti. In assenza di autotutela dell’agente della riscossione, l’interessato proponeva ricorso presso la competente Ctp che annullava integralmente le cartelle.
A seguito della conferma della decisione da parte del giudice di appello, l’ente della riscossione e l’agenzia delle Entrate ricorrevano per Cassazione. La Corte di legittimità ha accolto il ricorso. Innanzitutto viene evidenziato che, per consolidato orientamento di legittimità, il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione-merito” in quanto diretto a una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell’accertamento dell’Ufficio.

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