Transfer pricing, niente sanzioni se c’è buona documentazione

adminLe News

La remissione in bonis è ammessa fino alle dichiarazioni 2022
La comunicazione tardiva alle Entrate può essere fatta entro 90 giorni dal termine

La circolare 15/E/2021 recepisce i commenti pervenuti a seguito della pubblica consultazione conclusasi il 12 ottobre scorso. La struttura della circolare resta invariata e per gli aspetti principali rimandiamo a interventi precedenti (si veda «IlSole 24 Ore» del 21 e 22 settembre 2021). Di seguito invece ci concentriamo sugli aspetti nuovi che emergono dopo la consultazione. Ricordiamo che per beneficiare della penalty protection , che consente la disapplicazione delle sanzioni in caso di verifica afferente al transfer pricing(articolo 110, comma 7, del Tuir), occorre predisporre (mera facoltà e non obbligo)una documentazione composta dal masterfile e dal countryfile in grado di dimostrare che i prezzi applicati sono di libera concorrenza, e che pertanto non vi è stato l’intento di spostare materia imponibile altrove all’estero.

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Transfer pricing, niente sanzioni se c’è buona documentazione