Gli onorari per la carica di sindaco non sono soggetti a Irap

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La norma di comportamento n. 215 include i componenti del Cda e della Vigilanza
Le parcelle sono percepite solo per il mandato affidato al singolo professionista

L’Associazione italiana dottori commercialisti, con la norma di comportamento n.215, afferma che i compensi professionali per la carica di sindaco, componente di consiglio di amministrazione e dell’organismo di vigilanza non sono soggetti a Irap.IN base all’articolo 2, Dlgs 446/97, i redditi derivanti dall’esercizio di un’attività professionale sono imponibili ai fini Irap, se prodotti dal professionista con l’ausilio di un’autonoma organizzazione. La definizione di autonoma organizzazione, in carenza di un’espressa previsione normativa, si desume dalla sentenza della Corte costituzionale 156/01, secondo la quale «un’attività professionale si può definire autonomamente organizzata quando è in grado di generare un valore della produzione indipendentemente dall’apporto lavorativo del professionista, e ciò grazie all’impiego di capitale e lavoro altrui».

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Gli onorari per la carica di sindaco non sono soggetti a Irap