Qualora l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare, anche in via indiziaria purché sulla base di elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva – o avrebbe potuto sapere – con l’ordinaria diligenza e alla luce della qualificata posizione professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in un’evasione fiscale: lo ha ribadito la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 13 aprile 2021, n. 34058, depositata lo scorso 12 novembre.
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Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti